1 - Premessa
La Fondazione Cassa di Risparmio di Parma è una persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale; tale natura deriva dalla trasformazione dell'ente pubblico conferente che originò dallo scorporo (approvato con d.m. del Ministero del Tesoro del 13 dicembre 1991 ed effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del D. Lgs. 20 novembre 1990, n. 356) a favore della Cassa di Risparmio di Parma s.p.a., dell'azienda bancaria già appartenente alla Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto; quest'ultima denominazione, a sua volta, risultava per effetto dell'incorporazione del Monte di Credito su Pegno di Busseto, avvenuta con d.m. Tesoro 16 novembre 1960, da parte della Cassa di Risparmio di Parma, la quale venne eretta con decreto del Dittatore dell'Emilia il 6 dicembre 1859.
La Fondazione è regolata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, dallo Statuto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni degli articoli 12 e seguenti, e 2501 e seguenti del Codice Civile.
La Fondazione indirizza la propria azione prevalentemente nel territorio della Provincia di Parma, dando così ideale continuazione all’attività di “beneficenza e promozione del territorio” istituzionalmente svolta per quasi un secolo e mezzo dalla Cassa di Risparmio di Parma. La Fondazione, infatti, è nata – con tale scopo – nel momento in cui la Cassa di Risparmio di Parma (per disposto della Legge 218/90) ha assunto la forma giuridica di società per azioni.
La missione che la Fondazione si è data è quella “di accrescere il benessere sociale della Comunità parmense” attraverso l’erogazione di risorse finanziarie e contribuendo alla definizione delle azioni e degli interventi dei quali la Comunità necessita.
La Fondazione amministra, conserva e accresce il proprio patrimonio al fine di perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico con l'obiettivo - fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni - di sostenere iniziative volte alla promozione del tessuto sociale e culturale in cui essa opera, indirizzando la propria azione prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività rappresentato dalla Provincia di Parma e favorendo la crescita sociale e culturale della comunità parmense negli specifici settori previsti dal vigente ordinamento di settore.
Sono le risorse che provengono dal proprio patrimonio a consentire alla Fondazione lo svolgimento della sua missione ed a questo scopo sono totalmente vincolate, così come il valore dello stesso patrimonio è da salvaguardare per essere tramandato, sviluppandolo, alle generazioni future.
Il Codice Etico, che riassume l’insieme dei diritti e dei doveri morali che definiscono le responsabilità etico-sociali di ogni comportamento nell’ambito della Fondazione, recepisce i principi stabiliti dal D.Lgs. 231/01.
Tutti i dipendenti e collaboratori (ma anche gli altri destinatari: amministratori, revisori, partners, fornitori della Fondazione) sono perciò chiamati ad operare con la correttezza che li ha contraddistinti finora, attuando i principi e i valori contenuti nel presente Codice.
2 - INTRODUZIONE
2.1 - Le ragioni e gli scopi del Codice Etico
Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio Generale della Fondazione Cariparma, esprime l’insieme degli impegni e delle responsabilità della Fondazione medesima nei confronti dei suoi stakeholder e costituirà parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione disciplinato dal D.Lgs. 231/01.
Nel Codice Etico sono individuati sia i principi guida sia le direttive fondamentali di comportamento che i destinatari devono osservare nello svolgimento delle proprie mansioni e attività.
La natura della Fondazione richiede che i rapporti con l’esterno siano improntati a una puntuale osservanza delle leggi, delle regole di correttezza e trasparenza, nel rispetto degli interessi legittimi dei propri stakeholder.
Si rende pertanto necessario individuare e definire quei valori che tutti i destinatari del Codice Etico ivi compresi tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano rapporti o relazioni con la Fondazione -operando per il perseguimento dei suoi obiettivi - devono condividere, accettando responsabilità, ruoli e modelli di condotta dell’agire in nome e/o per conto e/o in collaborazione della Fondazione stessa.
In generale non sono etici tutti quei comportamenti che costituiscono la violazione dei canoni di correttezza nei rapporti interni ed esterni.
Nell’ambito del normale svolgimento delle attività, i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia instaurato, a qualsiasi titolo, con la Fondazione.
2.2 - I destinatari del Codice Etico
Sono destinatari del Codice Etico:
-
gli esponenti della Fondazione e cioè i componenti degli Organi statutari;
-
i dirigenti e i responsabili delle Aree funzionali e degli Uffici della Fondazione, cui spetta, tra l’altro, il compito specifico di conformare le azioni dell’ente al rispetto dei principi del Codice Etico, diffonderne la conoscenza fra i dipendenti e i collaboratori dell’ente nonché favorirne la condivisione;
-
i dipendenti che hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione;
-
i collaboratori che hanno un rapporto di collaborazione a progetto o coordinata e continuativa con la Fondazione, compresi i consulenti e tutti coloro che entrano in rapporto con la Fondazione;
-
i terzi che svolgano attività nell’interesse e/o a vantaggio della Fondazione.
Per indicare i soggetti tenuti all’osservanza del presente Codice Etico si fa pertanto riferimento, sinteticamente, ai “destinatari”.
A tutti i destinatari è fornita un’adeguata informativa circa i contenuti del Codice Etico in modo da consentirne la più scrupolosa osservanza per tutta la durata del rapporto con la Fondazione.
In particolare, il Codice Etico è portato a conoscenza dei membri degli Organi della Fondazione, dei suoi dipendenti e di tutti coloro con i quali la Fondazione intrattiene rapporti correnti, continuativi o meno, attraverso strumenti di comunicazione adeguati, ed è disponibile al pubblico sul sito internet della Fondazione.
L’osservanza del presente Codice Etico da parte dei destinatari presuppone, altresì, l’osservanza di tutti i regolamenti interni di volta in volta approvati dagli Organi competenti.
2.3 - I portatori d’interesse: gli stakeholder
La Fondazione è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi legittimi. Per questo motivo intende condurre le proprie attività nel rispetto delle comunità locali e sostenere iniziative di valore culturale e sociale anche al fine di ottenere sempre ulteriori miglioramenti della propria immagine.
In tale contesto, si considerano stakeholder tutti quei soggetti (individui, gruppi, istituzioni, ecc) i cui interessi sono influenzati dagli effetti, diretti o indiretti, delle attività della Fondazione.
I portatori d’interesse sono quindi: le Pubbliche Amministrazioni, specie quelle locali, gli utenti (nella accezione più ampia), i dipendenti, i collaboratori, le Associazioni e le Istituzioni nazionali, i fornitori, i partners, le rappresentanze sindacali, i possibili destinatari delle erogazioni e, data la natura della Fondazione, la comunità nelle quale opera.
La Fondazione promuove il dialogo e il confronto con gli stakeholder, che si riconoscono nei suoi canoni etici, in modo da comprendere e tenere conto adeguatamente delle loro attese. Ogni destinatario del codice etico dovrà quindi conformare la propria attività nei confronti degli stakeholder ai principi di trasparenza, responsabilità, indipendenza e professionalità, nel rispetto reciproco.
La Fondazione instaura un sistema di relazioni tendenti a creare stabili rapporti basati su reciproche relazioni di fiducia con le comunità e le istituzioni dei territori in cui opera.
3 - PRINCIPI ETICI GENERALI DI RIFERIMENTO
Tutti i destinatari del presente Codice Etico hanno l’obbligo di conoscere le norme vigenti, di astenersi da comportamenti ad esse contrari e di rivolgersi a un superiore o all’Organismo di Vigilanza per chiarimenti, segnalando eventuali violazioni da parte di esponenti e rappresentanti, dipendenti, collaboratori o terzi (ivi compresi partners e fornitori).
I destinatari del Codice devono inoltre collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e informare le controparti dell’esistenza del Codice stesso.
Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi espressi, e di verificare il funzionamento e l’efficacia del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 adottato dalla Fondazione, è istituito un Organismo di Vigilanza nonché un Sistema Sanzionatorio che prevede e disciplina le ipotesi di commissione di illeciti e prevede l’irrogazione di idonee sanzioni.
In ogni rapporto contrattuale le controparti devono essere informate dell’esistenza di principi etici contenuti nel Codice e rispettarli, pena le conseguenze stabilite dal contratto di riferimento.
3.1 - Onestà e rispetto delle norme
L’onestà e il rispetto delle norme interne, dello statuto e della legge, oltre a rappresentare il principio fondamentale per tutte le attività, costituiscono l’elemento essenziale nella gestione della Fondazione.
Nell’ambito della loro attività, i destinatari, e tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Fondazione sono tenuti a rispettare le vigenti leggi nazionali e comunitarie, e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale.
L’adozione di comportamenti in contrasto con le vigenti leggi, anche se adottati nell’interesse della Fondazione, non sono in nessun caso tollerati dalla medesima; pertanto, l’eventuale violazione comporterà l’adozione delle sanzioni previste dal Sistema Sanzionatorio.
3.2 - Professionalità e qualità
I destinatari svolgono le proprie attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnati ed assumendosi le responsabilità che competono loro.
I destinatari sono tenuti - nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni - al rispetto delle procedure previste, secondo i più alti standard di professionalità e qualità.
3.3 - Rispetto della persona e pari opportunità
La Fondazione, nell’ambito dei processi decisionali che influiscono sulle relazioni con i propri stakeholder, non consente alcun tipo di discriminazione in base all’età, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze e appartenenze religiose dei suoi interlocutori.
Inoltre, viene assicurato il rispetto dell’integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui la Fondazione si relaziona, oltre alla garanzia di condizioni di lavoro sicure e salubri. In particolare, è tutelato e promosso il valore del capitale umano, al fine di migliorare e accrescere le competenze possedute dai propri dipendenti.
Non sono tollerate richieste e minacce che inducano Amministratori, dipendenti e collaboratori esterni ad agire contro la legge o contro il Codice Etico.
3.4 - Sussidiarietà
La Fondazione s’ispira al principio di sussidiarietà, inteso come affiancamento allo Stato e come supporto degli enti beneficiati dall’attività della Fondazione, e non come sostituzione degli stessi, nello svolgimento delle loro funzioni.
3.5 - Prevenzione della corruzione
La Fondazione, nella conduzione delle sue attività, vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi in grado di ledere l’imparzialità e l’autonomia di giudizio. A tal fine si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione di tali reati, previsti dal D.Lgs. 231/01.
A tal riguardo, la Fondazione non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurare loro vantaggi diretti o indiretti; è invece consentito accettare o offrire doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia, per particolari ricorrenze e di modesto valore.
I regali e vantaggi offerti, ma non accettati, che eccedono il valore modico devono essere segnalati al proprio Responsabile o all’Organo di appartenenza il quale ne darà tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza.
3.6 - Conflitto d’interesse
La Fondazione s’impegna a mettere in atto misure idonee a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto d’interesse.
Con riferimento ai componenti degli organi della Fondazione, la Fondazione stessa si impegna a far rispettare le previsioni statutarie in ordine ai casi di incompatibilità interna ed esterna e di astensione.
Con riferimento ai dipendenti e collaboratori della Fondazione, il conflitto d’interesse si manifesta sia nel caso in cui un dipendente/collaboratore persegua interessi diversi da quello della mission della Fondazione sia qualora si avvantaggi personalmente di opportunità della Fondazione. Senza il consenso della Fondazione, i dipendenti della Fondazione, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni non possono svolgere attività lavorativa di alcun genere (come dipendente, consulente, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Collegio Sindacale, ecc), a favore di società, associazioni o enti, fornitori e destinatari di erogazioni da parte della Fondazione.
Eventuali situazioni che possano anche solo apparire in conflitto d’interesse devono essere tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza.
3.7 - Imparzialità
La Fondazione evita qualsiasi forma di discriminazione.
La Fondazione intende tutelare il valore della parità di condizioni, astenendosi da comportamenti atti a favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti a scapito di altri.
Inoltre, s’impegna a operare in modo equo e imparziale, adottando lo stesso comportamento verso tutti gli interlocutori (ad esempio, beneficiari, collettività, Pubblica Amministrazione) con cui entra in contatto.
3.8 - Trasparenza
La Fondazione assicura informazioni corrette, complete, adeguate e tempestive sia verso l’interno sia verso l’esterno.
3.9 - Riservatezza
La Fondazione considera la protezione dei dati personali come un diritto fondamentale; assicura perciò la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso, garantendo - anche mediante periodica formazione ai propri incaricati - l’osservanza della normativa in materia, ed evitando il trattamento non consentito di dati personali.
Particolare cura è dedicata alla protezione dei dati sensibili e giudiziari.
I destinatari non possono utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività.
Qualsiasi informazione relativa alla Fondazione, acquisita o elaborata dal destinatario nello svolgimento o in occasione del proprio rapporto con la Fondazione, ha natura riservata e non può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa senza l’osservanza di specifici iter autorizzativi. Nella nozione di informazioni riservate rientrano tutti i dati, le conoscenze, gli atti, i documenti, le relazioni, gli appunti, gli studi, i disegni, le fotografie e qualsiasi altro materiale attinente all’organizzazione ed ai beni aziendali, alle operazioni finanziarie, alle attività di ricerca e sviluppo, nonché ai procedimenti giudiziali ed amministrativi relativi alla Fondazione.
Per informazione riservata si intende altresì qualsiasi informazione confidenziale concernente fatti o circostanze non di pubblico dominio, di particolare rilevanza sotto il profilo organizzativo, patrimoniale, finanziario, economico o strategico, sia che riguardi la Fondazione che gli enti o i partner della stessa.
L’obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto con la Fondazione, in conformità alla normativa vigente.
Qualsiasi informazione riservata deve essere conservata in luoghi inaccessibili a persone non autorizzate.
3.10 - Garanzia di una buona Governance
La Fondazione persegue il proprio successo con la qualità delle proprie persone e con l’efficacia e l’efficienza dei propri processi decisionali interni. In tal senso la Fondazione è attenta affinché le decisioni strategiche, organizzative e filantropiche avvengano sulla base di dati oggettivi, all’interno di un processo trasparente e condiviso, coerente con la missione e la visione, e che non esista alcuna forma di influenzamento o di distorsione della propria attività.
Nell’eseguire decisioni e/o operazioni di filantropia o di altra gestione i destinatari seguono le procedure interne, si adoperano di essere trasparenti in ogni fase del processo decisionale, rendono pubbliche le politiche e le decisioni e condividono con gli organi preposti i programmi critici e la valutazione economica dei progetti.
I destinatari hanno un totale rispetto delle procedure predisposte dalla Fondazione al fine di garantire l’imparzialità delle decisioni e la loro assunzione in base a dati oggettivi.
3.11 - Documentazione delle operazioni
Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime. Per ogni operazione deve esistere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni medesime e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa.
3.12 - Tutela della qualità e dell’efficienza dell’organizzazione, nonché della reputazione e dell’immagine della Fondazione
La qualità e l’efficienza dell’organizzazione, nonché la reputazione e l’immagine della Fondazione costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta di ciascun destinatario. Pertanto, la condotta anche di un solo destinatario non conforme alle norme del presente codice può, di per sé, causare danni rilevanti alle Fondazione.
Ogni destinatario è tenuto, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione e dell’immagine della Fondazione.
3.13 - Rispetto e integrità
Ciascun destinatario riconosce e tutela la dignità personale, la sfera privata ed i diritti di personalità di qualsiasi individuo con cui entri in rapporto.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, ciascun destinatario si comporta con trasparenza ed onestà, assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie funzioni, è partner affidabile e non fa promesse che non sia in grado di mantenere.
Ciascun destinatario persegue, nella propria attività all’interno di Fondazione, la missione filantropica e i valori della Fondazione ed è onesto e trasparente nelle strategie, negli obiettivi e nelle operazioni, si attiene alle direttive legali vigenti ed evita conflitti di interesse. Tiene in considerazione nel modo più ampio le implicazioni etiche del proprio lavoro, in modo da evitare conseguenze negative non intenzionali.
Ciascun destinatario osserva, in particolare, le regole della cortesia e della tolleranza, rispettando le differenze culturali e le diversità umane, di contesto e di esperienza.
Le regole fissate valgono sia nei rapporti con gli altri destinatari, sia nei rapporti con terzi e in generale verso tutti gli stakeholders della Fondazione.
3.14 - Cooperazione e collaborazione
Ciascun destinatario è consapevole che l’ampiezza dei problemi e delle sfide connesse con i temi della filantropia esige un alto livello di cooperazione interna e di collaborazione tra fondazioni, enti non profit, organizzazioni di business, istituzioni, governi locali e organizzazioni multilaterali. Ricerca, pertanto, tutte le opportunità per operare in maniera collaborativa con gli altri, in modo da massimizzare le risorse, le sinergie, la creatività, l’apprendimento e l’impatto positivo delle soluzioni proposte.
4 - CRITERI GENERALI DI CONDOTTA
4.1 - Norme generali
I destinatari devono mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e in sintonia con le politiche della Fondazione.
Nelle relazioni con gli utenti sono proibiti comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alle norme vigenti e al presente Codice Etico.
Il Codice Etico deve essere rispettato anche nei rapporti con mass media, Istituzioni pubbliche, organizzazioni politiche e sindacali.
La politica di qualità della Fondazione è tesa a garantire adeguati standard di qualità e sicurezza, quindi ogni dipendente e collaboratore esterno s’impegna a garantire il rispetto di tale livello di servizio.
4.2 - Modalità dell’azione erogativa
L’attività della Fondazione si declina in:
- Interventi Istituzionali
Sono contributi caratterizzati nelle finalità o riservati ad enti con i quali la Fondazione intrattiene rapporti organici. Sono beneficiari di questi contributi enti in cui è prevista la partecipazione della Fondazione in qualità di socio fondatore, attraverso la nomina di componenti degli organi amministrativi o per protocolli d’intesa, oppure enti che sviluppano continuativamente attività in favore di un’ampia e territorialmente diffusa fascia di beneficiari, ovvero progetti ai quali la Fondazione assicura contributi annuali in ragione della loro valenza sociale.
Gli interventi istituzionali, in ottemperanza allo statuto ed alle norme di legge, non possono definire impegni che comportano una responsabilità illimitata in capo alla Fondazione.
La Fondazione si riserva di definire con appositi atti o patti il proprio intervento; può, in particolare, condizionare il proprio intervento alla stipula di convenzioni con i percettori, nelle quali specificare gli impegni e/o condizionare l’erogazione dei contributi all’esistenza di particolari regole di governance dei percettori.
- Progetti o iniziative promossi dalla Fondazione
Sono i c.d. progetti propri, rappresentati da iniziative particolari di cui la Fondazione è ideatrice e promotrice, da sola od in partenariato con altre realtà, rispetto a esigenze rilevanti in ambiti di intervento di diversa natura, per la quali la Fondazione stessa propone soluzioni innovative e sperimentali.
- Contributi su domande presentate da enti, organizzazioni o istituzioni del territorio
Sono i contributi erogati a seguito dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande ed in riferimento al Disciplinare per l’accesso alle richieste di interventi erogativi.
4.3 - Rapporti con beneficiari e fornitori
I beneficiari costituiscono un asset fondamentale per la Fondazione, che persegue la propria mission attraverso la valorizzazione di progetti di qualità.
La comunicazione con i beneficiari deve avvenire in modo chiaro e trasparente, informandoli sulle caratteristiche dei servizi e delle opportunità offerte, sulle modalità per accedere all’assegnazione dei contributi, sugli esiti e le loro ragioni.
Ciascun destinatario ha cura di ricercare e comprendere il contesto politico, economico, sociale, culturale e tecnologico in cui l’azione filantropica della Fondazione ha luogo. Conosce le esperienze e le capacità esistenti, spesso a livello locale, e contribuisce a sviluppare, per gli ambiti di propria competenza, una strategia filantropica che sia realistica e appropriata.
Ascolta attentamente i partner e gli enti beneficiari in modo da comprendere i loro bisogni e da rispondere adeguatamente agli stessi. Confronta la propria visione con la loro ed evita di imporre soluzioni o modelli astratti e non realistici.
Costruisce una relazione di fiducia con gli enti beneficiari, con i partner e con le comunità e istituzioni delle aree in cui lavora.
Ciascun destinatario coinvolto nelle decisioni e nelle attività filantropiche prende ragionevoli misure per conoscere adeguatamente gli enti beneficiari e i partner, anche al fine di determinare la legittimità dell’organizzazione beneficiaria, l’efficacia del suo controllo finanziario e la reale sua capacità di attuare i programmi per i quali riceve un aiuto.
Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca di un giusto vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità, alla correttezza, all’imparzialità e all’equità. Nella selezione di un fornitore, i criteri sono basati sulla valutazione dei livelli di qualità, dell’idoneità tecnico professionale e del rispetto dell’ambiente oltre che dell’economicità. Nel processo di selezione non sono ammesse e accettate pressioni indebite, finalizzate a favorire un fornitore piuttosto che un altro e tali da minare la credibilità e la fiducia riposta nella Fondazione per quel che concerne la trasparenza e il rigore nell’applicazione delle leggi e delle procedure interne.
4.4 - Norme per le erogazioni
Oltre a quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal “Disciplinare per l’accesso alle richieste di interventi erogativi”, la Fondazione con le proprie erogazioni:
-
non si sostituisce integralmente agli enti istituzionalmente preposti al finanziamento di opere e di servizi di pubblica utilità;
-
evita le erogazioni ripetitive, costituenti, di fatto, una voce fissa delle entrate del beneficiario al fine di non finanziarne la spesa corrente ed incentivarne invece la spesa per investimenti o a fronte di specifica progettualità;
-
privilegia il finanziamento di iniziative che abbiano una connotazione progettuale definita e non generica;
-
attua il principio di cofinanziamento, al fine di sollecitare il richiedente a ricercare anche altre fonti di reperimento delle risorse necessarie, così da disporre di ulteriori elementi a supporto della validità dell’iniziativa;
-
pone in essere ogni opportuna iniziativa, al fine di garantire la massima fruibilità possibile, da parte dei cittadini, del bene o del progetto finanziato, oltre a prevedere, per gli interventi di maggiore rilevanza, un’analisi mirata dell’impatto e del valore aggiunto dell’intervento stesso.
4.5 - Rapporti con le Istituzioni Pubbliche e le Autorità di vigilanza
I soggetti preposti ai rapporti con le Istituzioni Pubbliche e di Vigilanza devono mantenere la massima trasparenza, chiarezza e correttezza.
Tali rapporti non devono indurre le Istituzioni Pubbliche e di Vigilanza a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti.
Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti delle Istituzione Pubbliche e Autorità di Vigilanza a loro parenti, sia italiani sia di altri paesi, salvo che si tratti di doni di modico valore o comunque siano conformi agli usi in essere.
Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole riguardo a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.
Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.
Nel caso specifico dell’effettuazione di una gara o comunque di una procedura con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto delle leggi vigenti e della correttezza.
Se la Fondazione utilizza un consulente o un soggetto “terzo” per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto “terzo” siano applicate le stesse direttive valide per i dipendenti dell’ente.
Inoltre, la Fondazione non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d’interesse.
Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
-
esaminare o proporre opportunità di impiego e/o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
-
offrire o in alcun modo fornire omaggi;
-
sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti;
-
assumere, alle proprie dipendenze ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti e/o affini fino al terzo grado), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa, o ad avallare le richieste effettuate dalla Fondazione alla Pubblica Amministrazione.
Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa deve essere segnalata tempestivamente al Responsabile o all’organo di appartenenza e all’Organismo di Vigilanza.
4.6 - Rapporti con i media
Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell’informazione, la comunicazione della Fondazione verso l’esterno è improntata al rispetto del diritto all’informazione.
Oltre a rendere pubblico, conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti, il proprio bilancio di esercizio e il bilancio di missione che costituiscono i fondamentali strumenti di comunicazione delle proprie attività, la Fondazione s’impegna a rendere note anche a mezzo internet le informazioni utili alla piena comprensione delle attività svolte, dei possibili effetti per la collettività e dei programmi futuri.
In nessun caso i destinatari si prestano a divulgare notizie false e tendenziose, riguardanti sia le attività della Fondazione sia le risultanze delle attività professionali o le relazioni con gli stakeholder in generale.
I rapporti tra la Fondazione e i mass media spettano alle funzioni aziendali espressamente designate e devono essere svolti in coerenza con la politica di comunicazione definita dal Presidente. I destinatari non possono pertanto fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media senza l’autorizzazione delle funzioni competenti.
Nel caso di partecipazioni a convegni in qualità di relatore, pubblici interventi e pubblicazioni in genere, i destinatari devono essere preventivamente autorizzati dalla Fondazione.
4.7 - Rapporti con l’ambiente
La Fondazione svolge le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente e ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle prestazioni in ambito ambientale.
A tal fine gestisce le proprie attività minimizzando gli impatti ambientali e ottimizzando l’uso delle risorse naturali.
5 - CRITERI DI CONDOTTA NEL LAVORO
Il fattore umano interno è la principale risorsa della Fondazione.
Occorre che esso si sviluppi sia sotto il profilo culturale, che professionale e operativo. I valori e la loro diffusione sono alla base di ogni evoluzione.
Ad ogni funzione e ad ogni livello è richiesto di portare i propri contributi creativi per sviluppare un ambiente in cui le persone possano avere passione per ciò che fanno, siano orientate al futuro, possano contribuire con pensieri innovativi, e possano avere atteggiamenti aperti, collaborativi e leali anche in presenza di immancabili difficoltà nel percorso.
Tutti devono lavorare nell’ambito del proprio settore e delle proprie mansioni con l’obiettivo quotidiano e principale di elevare il livello della qualità del servizio e di ciò che fanno sia per l’interlocutore esterno che verso gli uffici interni.
E’ indispensabile che il personale sia attento alle esigenze esterne e degli stakeholder, in grado di dialogare e cooperare con essi, capace di leggere il cambiamento dei bisogni e di individuare le soluzioni efficaci, che siano dotate di capacità imprenditoriali e gestionali, supportate da solide basi metodologiche e di conoscenza dei vari ambiti in cui operano.
La Fondazione riconosce l’eccellenza quale frutto del lavoro di singoli attori dotati di tenacia e di alte capacità intellettuali. Questo non deve ingenerare stili di lavoro orientati al protagonismo del singolo, essendo ben consapevoli che solo il lavoro di squadra può costruire una solida base affinché le idee più innovative possano diventare sistema duraturo nell’organizzazione. La conoscenza individuale deve diventare conoscenza partecipata dialetticamente, da implicita deve diventare esplicita, affinché possa trasformarsi in prassi eccellente e diffusa.
Il pieno rispetto della legge è regola fondamentale per la Fondazione.
Nell’ambito delle proprie funzioni, i dipendenti sono tenuti a rispettare le norme dell’ordinamento giuridico in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni di legge, soprattutto (ma non solo) nei casi in cui tali violazioni siano soggette a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative.
Inoltre, i dipendenti devono osservare, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà, anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi e nei regolamenti a loro applicabili.
5.1 - Rispetto
Ciascun dipendente lavora con donne e uomini di origini, cultura, religione, orientamento e scelte diverse. Non compie atti di discriminazione, molestie od offese (sessuali, personali o di altra natura) di alcun genere, ispirando ogni proprio comportamento ai valori tutti fissati dalla Costituzione Italiana.
5.2 - Correttezza, cooperazione e efficacia
Ciascun dipendente è ragionevole nelle richieste rivolte agli enti beneficiari e ai partners, assicurandosi che le stesse siano proporzionate all’ampiezza e alla natura del supporto di cui si tratti.
Ciascun dipendente evita, sia con enti esterni che con l’organizzazione interna, comportamenti che non siano trasparenti.
Ciascun dipendente determina l’efficacia della propria azione filantropica e/o di gestione attraverso un processo di confronto e di mutuo apprendimento con i migliori operatori, nonché di misurazione oggettiva dell’efficacia e dell’efficienza del proprio operato. Determina e dimostra come la propria attività filantropica e di gestione contribuisca al raggiungimento della missione della Fondazione e all’avanzamento del bene sociale. Considera in modo strategico le proprie attività, valuta la loro sostenibilità nel tempo, la loro focalizzazione e durata, in modo da garantirne la massima efficacia.
5.3 - Responsabilità, controllo e crescita professionale
Ciascun preposto è responsabile dei dipendenti sottoposti alla sua direzione, coordinamento o controllo.
Egli tiene un comportamento esemplare, dimostrando dedizione al lavoro, lealtà e competenza; pone obiettivi chiari e realistici; esplica il proprio ruolo dando fiducia e concede ai dipendenti quanta più responsabilità e libertà d’azione sia possibile, tenuto conto delle loro attitudini personali e professionali nonché della loro esperienza. È disponibile nei confronti degli stessi per trattare problemi professionali e personali.
Ogni responsabile è tenuto ad adempiere agli obblighi di organizzazione e di controllo che gli competono. In particolare, vigila diligentemente per prevenire violazioni di legge o del presente Codice.
Il preposto è responsabile del corretto compimento da parte dei dipendenti delle funzioni loro delegate.
In particolare, ciascun responsabile ha, nei confronti dei dipendenti, l’obbligo di:
-
effettuarne un’accurata selezione sulla base delle loro attitudini personali e professionali, anche ai fini del rispetto del presente Codice, tenuto conto che l’importanza di tale selezione aumenta in proporzione alla rilevanza delle mansioni che il collaboratore deve svolgere (obbligo di selezione);
-
comunicare loro, in maniera precisa, completa e vincolante, gli obblighi da adempiere e specificamente l’obbligo di osservanza delle norme di legge e del presente Codice (obbligo di istruzione);
-
comunicare loro, in maniera inequivocabile, che le eventuali violazioni di legge o del presente Codice, oltre ad essere disapprovate, possono costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare, in conformità alla normativa vigente (obbligo di informazione disciplinare);
-
esplicitare loro i compiti assegnati e le strategie per le quali questi ultimi sono previsti e provvedere ad ogni attività formativa del caso, affinché ciascuno svolga le sue funzioni con la necessaria dotazione di competenze e di strumenti (obbligo di formazione);
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fornire periodicamente loro feed-back sull’andamento del lavoro, sulla qualità dello stesso e sulle variazioni dei piani strategici (obbligo di valutazione);
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vigilare in via continuativa in merito al rispetto da parte loro delle norme di legge e del presente Codice (obbligo di controllo);
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riferire tempestivamente al proprio superiore o all’organismo competente le proprie rilevazioni nonché le notizie apprese in merito a potenziali o attuali violazioni di norme di legge o del presente codice da parte di qualsiasi soggetto (obbligo di vigilanza);
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attuare o promuovere, nell’ambito delle funzioni attribuitegli, l’adozione di misure idonee ad evitare la protrazione di violazioni ed impedire ritorsioni a danno dei propri collaboratori o di qualsiasi altro dipendente (obbligo di prevenzione).
5.4 - Formazione
La Fondazione ritiene che la complessità sia delle problematiche affrontate che dell’organizzazione dei progetti e dei processi richieda un sostegno e un investimento continui.
Per questo motivo la formazione è vista come un’attività non episodica ma strutturale, parte integrante dell’attività lavorativa, finalizzata a far crescere e tutelare il valore della conoscenza e della qualità professionale delle persone. Questo valore rappresenta il vero e proprio asset organizzativo della Fondazione.
5.5 - Molestie sul luogo di lavoro e tutela ambientale
La Fondazione esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne siano rispettati i valori costituzionali e non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l’ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.
La Fondazione non ammette molestie sessuali, di alcun genere, e in particolare quelle concretantisi nella subordinazione della possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali ovvero nella formulazione di proposte di relazioni interpersonali private che risultino sgradite alla persona che ne sia destinataria.
5.6 - Tutela del patrimonio aziendale e dei luoghi di lavoro
Ciascun destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni e delle risorse, materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti, nonché dell’utilizzo delle stesse in modo conforme all’interesse della Fondazione.
Ciascun dipendente deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite o suggerite dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica, ex art. 2087 c.c., onde evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.
La pianificazione tecnica dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei processi deve essere improntata al più alto livello di rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di prevenzione dei relativi rischi.
I beni aziendali della Fondazione e, in particolare, gli impianti, le attrezzature situate nei luoghi di lavoro (es. telefoni, fotocopiatrici, PC compreso software e Internet/Intranet, macchine, utensili, ecc.) sono utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi della normativa vigente.
In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le risorse informatiche e di rete della Fondazione per finalità contrarie a norme imperative di legge, all’ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all’odio razziale, all’esaltazione della violenza o alla violazione dei diritti umani, in generale ai valori dettati dalla Costituzione italiana.
Non è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvo nei casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidate.
Tutti i destinatari sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni del presente Codice finalizzate a garantire e tutelare il patrimonio informativo e a rispondere a precisi obblighi di legge. La Fondazione si riserva il diritto di sanzionare ogni accertata violazione delle regole dettate.
6 - TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE
La Fondazione s’impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.
Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
6.1 - Trattamento delle informazioni
La Fondazione s’impegna a gestire il flusso dell’informazione verso gli stakeholder in modo che lo stesso risponda ai requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche a proposito dei dati a contenuto finanziario, contabile o gestionale.
Tutti coloro che, nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative, si trovano ad avere la disponibilità di informazioni e dati riservati sono tenuti a usare tali dati solo ai fini consentiti dalle leggi.
I destinatari rispettano la normativa vigente in materia di c.d. insider trading. In particolare, è vietato utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, informazioni confidenziali e/o price sensitive riguardanti strumenti finanziari quotati in Italia o all’estero di cui siano in possesso.
E’ espressamente vietato ai destinatari acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui siano in possesso in ragione del proprio ufficio, e raccomandare o indurre altri, in conformità a dette informazioni, a compiere taluna delle descritte operazioni; comunicare le predette informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del proprio ufficio; diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
6.2 - Tutela dei beni artistici
La Fondazione è proprietaria/possiede/detiene beni artistici di grande valore.
Oltre a quanto già espressamente previsto dalle norme vigenti, essa perciò è responsabile della cura e della tutela di tali beni, anche di fronte alla collettività, e adotta conseguentemente tutte le misure necessarie a garantire dette cure e tutela, anche nei confronti dei soggetti esterni che frequentano a vario titolo i locali della Fondazione.
I componenti degli organi, i dirigenti, i responsabili e i dipendenti della Fondazione devono usare comportamenti responsabili e rispettosi al fine di tutelare tali beni, evitando atteggiamenti o utilizzi impropri che possano arrecare danno.
7 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO
I destinatari e comunque tutti coloro che svolgono attività per conto della Fondazione devono conoscere tutte le norme contenute nel Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della propria funzione, derivanti dalla legge o da procedure e regolamenti interni.
Inoltre, ogni destinatario deve prendere visione e accettare in forma esplicita quanto contenuto nel presente Codice Etico, nel momento di costituzione del rapporto, di prima diffusione del Codice o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti.
7.1 - Organismo di Vigilanza
Composizione, compiti, poteri e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza saranno disciplinati nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato tempo per tempo dalla Fondazione.
Con riferimento al Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza deve:
-
monitorare e supportare l’applicazione del Codice;
-
relazionare periodicamente e segnalare eventuali violazioni al Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
-
proporre, ove necessario, una revisione periodica del Codice Etico;
-
proteggere e assistere i dipendenti che segnalano comportamenti non conformi al Codice;
-
segnalare alle funzioni competenti eventuali anomalie al fine di adottare manovre correttive efficaci;
-
promuovere e predisporre i programmi di comunicazione e formazione dei dipendenti.
7.2 - Comunicazione e formazione
La Fondazione promuove l’applicazione del Codice da parte dei destinatari anche mediante inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l’obbligo di osservarne le disposizioni; cura la sua trasmissione ai destinatari, che firmano per presa d’atto al momento del ricevimento, nonché la sua diffusione.
La Fondazione garantisce inoltre sessioni formative, anche differenziate secondo il ruolo e le responsabilità dei destinatari, e dedicate alla sensibilizzazione sui contenuti del Codice Etico ed in generale sull’attuazione del D. Lgs n. 231/2001.
Il Codice è portato a conoscenza di tutti i possibili interessati sia interni sia esterni mediante apposite attività di comunicazione:
- pubblicazione sul sito Internet istituzionale
- invio mediante posta tradizionale/ a mezzo fax / a mezzo e-mail certificata
- affissione di una copia presso la sede della Fondazione.
7.3 - Violazione del Codice
In considerazione dell’importanza del rispetto delle norme comportamentali contenute nel presente Codice, soprattutto in considerazione delle gravi conseguenze derivanti per l’Ente dall’introduzione del D. Lgs. n. 231/01, le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice saranno assoggettate a sanzioni disciplinari.
Ogni comportamento contrario alle disposizioni del Codice verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la Fondazione.
Le violazioni delle disposizioni del codice concretano una lesione del rapporto fiduciario con la Fondazione e costituiscono un illecito disciplinare: l’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’instaurazione di un eventuale procedimento penale.
Per quanto attiene ai dipendenti, eventuali provvedimenti sanzionatori per violazione del Codice saranno commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Fondazione e saranno adottati nel rispetto della normativa applicabile e dei contratti collettivi nazionali applicati dalla Fondazione. Le violazioni al presente Codice saranno in ogni caso tenute in considerazione per l’avanzamento di carriera, per eventuali promozioni e per l’attribuzione di responsabilità.
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che violassero le regole comportamentali o procedurali contenute nel presente Codice, debbono essere intesi come illeciti disciplinari sanzionabili ai sensi di quanto espressamente previsto dal Codice Disciplinare per i dipendenti di Fondazione Cariparma approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite e portate a conoscenza dei dirigenti e dei dipendenti in conformità di quanto previsto dalla L. n. 300/1970 e dal CCNL applicato.
Per quanto concerne i collaboratori e i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice potrà comportare la risoluzione del relativo rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. L’imposizione agli stessi soggetti, pur quando espressamente prevista, di ciascuno dei doveri contemplati dal presente Codice, si intende sempre condizionata dalle caratteristiche del rapporto con essi intercorrente, ed operante nei limiti compatibili con le stesse, e in particolare con l’autonomia che loro spetta e che si intende fatta salva e in alcun modo compromessa.
Qualora violazioni delle previsioni del Codice Etico siano commesse da membri degli Organi della Fondazione, il Consiglio Generale, su proposta dell’Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni e che potranno consistere nell’archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca.
Qualora la violazione sia stata commessa da uno o più membri del Consiglio Generale, nella seduta in cui si discute l’infrazione il membro o i membri stessi saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni.
Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Codice potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
In ogni caso di violazione del presente codice, l’autore del fatto e ogni soggetto che ne abbia la responsabilità anche solo per colpa saranno chiamati a rispondere dei danni d’ogni genere provocati alla Fondazione.
7.4 - Entrata in vigore
Il presente Codice Etico approvato dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, è entrato in vigore dal mese di settembre 2009.